Giro di vite sulla sicurezza stradale

Giro di vite sulla sicurezza stradale: il decreto prevede 6 mesi di carcere per chi guida ubriaco


Multe fino a 9.000 per chi giuda senza la patente, maggiori limitazioni relative alla guida dei motocicli, punizioni più rigide per chi supera i limiti di velocità, per chi utilizza cellulari o guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti.


Con il dl sulla sicurezza stradale approvato dal consiglio dei ministri arriva un giro di vite sulle norme che puniscono i trasgressori alla guida. Il via libera al dl in materia di sicurezza stradale, spiega il ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, che rende immediatamente efficienti alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge all'esame del Senato, che non sarà approvato però dal Parlamento prima di settembre.


Il 'decreto Bianchì, si spiega, «inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di stupefacenti. Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida». Di seguito vengono portati i provvedimento contenuti nel dl approavto oggi.


GUIDA SENZA PATENTE: Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da euro 2.257 a 9.032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno. L'infrazione sarà punita come fattispecie di rilevanza penale.


LIMITAZIONI GUIDA MOTOCICLI: È stato modificato il comma 1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli. L'articolo è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. L'ultima direttiva europea cui bisogna far riferimento prevede, ad esempio, che «l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni».


Con l'introduzione del comma 2-bis, in materia di neo-patentati, ai quali la patente sia stata rilasciata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge è stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore superiore a 50 kW/t. Il divieto quindi è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Saranno così salvaguardati i diritti acquisiti dal cittadino che ha già conseguito la patente da non più di tre anni o che la conseguirà nei 180 giorni seguenti l'entrata in vigore della norma.


Il comma 3 introduce una nuova previsione in tema di trasporto dei minori: modificando l'articolo 170 del Codice della strada, si è introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.


VELOCITÀ: Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.Sono state rimodulate le fasce dieccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Chiunque supera, ad esempio, di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi.


Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente.


USO DI CELLULARI ALLA GUIDA: Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purchè il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. L'obiettivo è l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio (su tutti i cellulari) che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.


GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E USO DI STUPEFACENTI: Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e della Società italiana di alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.


Sono previsti tre 'gradi di intensita« della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l'importo dell'ammenda, attualmente compreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso, non previsto sino ad oggi dalla legge, la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro.


La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio. Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.


Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.


Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l'arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.


La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.


PROMOZIONE CONSAPEVOLEZZA RISCHI ALCOL: Viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonchè le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.


09/08/07 - unita.it

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