Cassazione permessi mensili retribuiti a familiari disabili

Riceviamo e Pubblichiamo - La Cassazione obbliga l’Inps ad adeguarsi nell’applicare l’articolo 33 della legge 104/92 con una interpretazione più estensiva a favore dei lavoratori e a beneficio dei disabili.

Infatti, con la sentenza 7701/03 la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che la presenza in famiglia di un’altra persona che sia tenuta, o comunque possa provvedere, all’assistenza del parente con disabilità grave, non esclude il diritto ai tre giorni di permesso mensili retribuiti.

La stessa Corte, con successiva sentenza 13481/04, ha confermato il principio secondo cui se in famiglia c’è una persona che non lavora, e può quindi assistere il disabile, non per questo si può negare il diritto del lavoratore ai tre giorni di permesso.
Anche per il consiglio di Stato (sentenza 394/97) il beneficio non è subordinato alla mancanza di altri familiari, e così vale per la Corte costituzionale che, con sentenza 325/96, ha sottolineato come l’assistenza al disabile non debba essere per forza di tipo familiare.

Un quadro chiaro ed inequivocabile che rende palesemente giustizia a quanti, come l’ANIEP, hanno sostenuto vere e proprie ciclopiche battaglie contro la burocrazia in difesa di diritti dei disabili e che praticamente mette in luce che:

a - non ha alcuna rilevanza il fatto che in famiglia ci siano conviventi familiari che non lavorando possono fornire l’aiuto necessario;
b - il disabile può scegliere chi, nella famiglia, debba prestargli assistenza;
c - l’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purchè sia “sistematica e adeguata”;
d - l’assistenza sistematica e adeguata può essere riconosciuta anche a quei lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto il disabile grave, offrono all’interessato un assistenza del genere;
e - il requisito della “esclusività” dell’assistenza non vuol dire che non si possa ricorrere ad altre forme di assistenza pubblica o privata: il lavoratore, quindi, può avere i permessi anche se il disabile ricorre a strutture pubbliche, a strutture di volontariato, a una badante;
f non si concedono permessi solo nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno (cioè 24 ore al giorno);
g - si devono concedere i permessi anche in caso di ricovero a tempo pieno quando si tratta:

1) di bambini sotto i tre anni, per i quali risulti documentato dai sanitari dell’ospedale il bisogno di assistenza da parte del genitore o del parente o affine entro il terzo grado;
2) di persone in coma vigile;
3) di persone in situazione terminale.

Infine un’altra gradita conquista: i tre giorni di permesso al mese possono essere fruiti a ore, secondo le indicazioni del lavoratore. Chi lavora, ad esempio, 40 ore a settimana, in un mese ha diritto a 24 ore di permesso, chi lavora 36 ore a settimana a 18 ore nel mese. Si tratta di decisione del ministero del Lavoro, che pone fine definitivamente ad una paradossale diversità di applicazione tra Inps (favorevole a riconoscere sei mezze giornate) e Inpdap (favorevole a mantenere in modo rigido la giornata).

Nicola Cirelli - Commissario Provinciale ANIEP Pescara - 28/07/07 - tgroseto.net

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