Regolamento europeo su viaggiatori disabili

ENAC: dal 2008 il regolamento europeo su viaggiatori disabili


Il regolamento europeo (CE) 1107/2006 per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo entrerà integralmente in vigore in Italia dal 26 luglio 2008. A seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L204/1 del 26 - ha spiegato in una nota l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) - sono però già in vigore le norme sulla parità di trattamento che obbligano le compagnie ad accettare le prenotazioni ed imbarcare da e per gli aeroporti UE tutti i passeggeri in possesso di biglietto e prenotrazione. L’anno prossimo entrerà in vigore la parte che consentirà a questa categoria di passeggeri di ricevere assistenza gratuita in tutti gli hub europei e a bordo degli aerei.

Il principio informatore del nuovo regolamento - che, osserva Dedalonews, inciderà soprattutto sulle compagnie low cost che in nome della massima efficienza economica rifiutano il trasporto di disabili o impongono forti sovraprezzi - è il divieto a tutte le compagnie aeree e agli operatori turistici di rifiutare le prenotazioni e il trasporto di passeggeri con problemi di mobilità. Il regolamento CE1107/2006 si applica su tutti i voli - compresi quelli non di linea - in partenza o in transito da un aeroporto comunitario e, per le compagnie comunitarie, su tutti i voli in partenza da scali extracomunitari verso gli aeroporti UE.

Le uniche eccezioni possono riguardare la sicurezza, le dimensioni dell’aeromobile o i portelloni d’accesso che rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto. Il rifiuto del trasporto per questi motivi deve essere comunicato dal vettore al passeggero, che ha diritto a ricevere le motivazioni del mancato imbarco entro cinque giorni lavorativi dietro semplice richiesta. La compagnia deve offrire al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui abbia rifiutato l’imbarco - ma anche al suo eventuale accompagnatore - il rimborso del biglietto o un volo alternativo. I reclami per l’eventuale violazione dei diritti dovranno essere rivolti in prima istanza alla compagnia aerea e - in caso di mancanza di risposte adeguate - all’ENAC.

Sin da martedì 24 ENAC aveva incontrato le associazioni nazionali rappresentative dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta, illustrando le attività propedeutiche svolte dal dicembre 2006 in vista dell’adozione in Italia del Regolamento 1107/2006 e spiegando che il ministero dei Trasporti ha designato ENAC quale organismo responsabile della sua applicazione. ENAC intende emanare entro fine 2007 una circolare - nella cui fase preparatoria saranno coinvolte le associazioni - per fissare ruoli, responsabilità e aspetti procedurali. Entro settembre saranno attivati due tavoli tecnici su aspetti inerenti la formazione del personale addetto e la definizione delle norme di qualità per l’assistenza.


28/07/07 - dedalonews.it

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