Basta parola vittima di abuso sessuale

CASSAZIONE:VIOLENZA SESSUALE A DIPENDENTE, BASTA PAROLA VITTIMA


Roma, 24 set. (Apcom) - È bastata la parola di una dipendente, che aveva ricevuto un indesiderato bacio sulla guancia e una carezza sui glutei, per far condannare il suo datore di lavoro a più di un anno di reclusione per violenza sessuale. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 35409 di oggi.


I giudici del "Palazzaccio" hanno confermato la decisione presa prima dal Tribunale di Sanremo (febbraio 2004) e poi dalla Corte d'Appello di Genova, l'anno successivo, di condannare il contitolare di una ditta a un anno e un mese di reclusione con la condizionale (oltrechè a 2500 euro di danni in favore della vittima) per violenza sessuale: aveva fatto delle avances a un'addetta delle pulizie dandole un bacio sulla guancia e posandole una mano sul gluteo. Il fatto era avvenuto nello spogliatoio della ditta dove lei si era recata per fare le pulizie e, dopo essersi lamentata per il gran caldo e per un calo pressorio, lui l'aveva baciata sulla guancia e accarezzata, dicendole: "vediamo se così la pressione sale".


L'uomo aveva da subito ammesso il bacio, giustificandolo come un comune saluto prima delle vacanze estive, ma aveva negato fermamente di averle toccato "il sedere". Insomma, aveva detto, la mia parola contro la sua. Una versione dei fatti, questa, che non aveva convinto i giudici di merito considerando anche il fatto che la lavoratrice era rimasta così scossa dal comportamento del capo che si era licenziata subito dopo. Così il titolare ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito, fra l'altro, contro la mancanza di prove: nessuno aveva assistito ai fatti. Ma i giudici della terza sezione penale del "Palazzaccio" hanno respinto la tesi difensiva e confermato la condanna.


L'impianto accusatorio analizzato dalle Corti di merito, hanno precisato, non fa acqua da nessuna parte. "Nel contrasto delle versioni offerte dai due", si legge in un passaggio chiave delle motivazioni, "la sentenza (della Corte d'Appello-ndr) offre motivazioni adeguate circa le ragioni per cui la persona offesa può essere considerata attendibile ed il suo racconto fornito di sufficienti riscontri. Anche il comportamento che la dipendente ha tenuto nei momenti e nei giorni successivi al fatto (si era licenziata e aveva confidato tutto alla sorella e al marito-ndr) appare correttamente valutato in sentenza. In questo contesto il giudice di legittimità non può essere sollecitato ad accogliere una diversa ricostruzione dei fatti".


Tanto più che, spiega ancora il Collegio, "il contesto in cui la condotta del ricorrente ha avuto luogo è stato efficacemente descritto dal giudice di prima istanza ed appare evidente che le caratteristiche del luogo e della pressione fisica operata da lui sulla signora connotano il fatto un livello sufficiente di violenza e la condotta ha una chiara matrice sessuale. La frase pronunciata ("Vediamo se così la pressione sale"), il toccamento della natica ed il contestuale bacio, per quanto limitato alla guancia, assumono nel contesto del luogo un rilievo ed un significato univoco che la sentenza impugnata ha fatto oggetto di motivazione immune da vizi logici".


24/09/07 - tendenzeonline.info

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