Interventi in materia di dipendenze

Approvato dalla Giunta il regolamento sugli “Interventi in materia di dipendenze”


La Giunta ha approvato oggi il regolamento d’esecuzione relativo alla legge provinciale del 2006 riguardante gli interventi in materia di dipendenze presentato dall’assessore provinciale alla sanità ed alle politiche sociali, Richard Theiner.


Il regolamento, che verrà emanato con decreto del Presidente, intende fornire, come spiega l'assessore Theiner, chiare informazioni riguardo alle bevande alcoliche, fissare le modalità di esposizione degli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, disciplinare alcuni aspetti legati all'informazione e ai controlli. Il nuovo regolamento che definisce i controlli e i divieti per i minori di 16 anni per quanto riguarda il consumo di alcol ha lo scopo di aiutare a prevenire la dipendenza.


Il regolamento presentato dall’assessore Theiner definisce in primo luogo che cosa si intende per bevanda alcolica e cioè un prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e superiore al 21% di alcol in volume. Questa definizione è importante, al momento dei controlli, per stabilire se certi tipi di bevande (per es. gli “Alcolpops”, drinks, ecc.), sono considerati alcolici e quindi non vendibili a minori.


Il nuovo testo stabilisce, inoltre, in quali luoghi devono essere esposti gli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche a minori e persone in stato di manifesta ubriachezza (negli esercizi commerciali, supermercati e negozi self-service) e che devono fare riferimento alla legge provinciale n.3 del 18 maggio 2006. Questi divieti sinora sono stati esposti in pochi esercizi commerciali e spesso non riportano gli estremi della legge.


Il regolamento prevede anche il divieto di pubblicizzare bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario installato durevolmente non deve essere rimosso.


Con il regolamento si stabilisce infine che cosa si intende per materiale pubblicitario “durevolmente installato”. In sostanza si tratta di materiale che pubblicizza marchi di bevande alcoliche e di aziende produttrici di bevande alcoliche installato a pagamento prima dell’entrata in vigore della legge 3/2006. Ad esempio i cartelloni pubblicitari già presenti in luoghi e strutture utilizzate per manifestazioni indirizzate anche a minori possono rimanere.


(Autore: FG) - 03/09/07 - provincia.bz.it

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