Il pm: inefficace il decreto sulla sicurezza stradale

IL DECRETO entrato in vigore con massima urgenza nello scorso fine settimane per fronteggiare l’ecatombe sulle strade italiane, «rischia di rivelarsi inefficace e di rappresentare tutt’altro che un giro di vite» per almeno tre motivi. Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non sarà più punito con una denuncia penale - equivalente alla guida in stato di ebbrezza - ma soltanto con una multa, e quindi chiunque tema di essere ubriaco ha tutto l’interesse a dribblare gli esami. Non esiste, contrariamente a quanto credono in molti, la possibilità d’arrestare l’automobilista ebbro se non provoca lesioni o fugge; infine, sarà difficilissimo essere condannati per guida sotto l’effetto di stupefacenti, poiché quasi mai vengono eseguiti i controesami che permettono di appurare tipologia, quantità della droga e soprattutto momento dell’assunzione: in questo modo l’imputato facilmente è assolto, poiché non è possibile certificare l’effettiva alterazione all’istante del controllo.

È il procuratore aggiunto di Genova, Franco Cozzi, a segnalare i «consistenti vuoti normativi» che presenta il decreto, e si tratta d’un parere pesante. Perché Cozzi è, nel capoluogo ligure, il magistrato che coordina tutte le inchieste più delicate in materia di sicurezza stradale, un punto di riferimento per l’intera regione. «Nel primo quadrimestre del 2007 - spiega - l’autorità giudiziaria genovese ha ricevuto 520 denunce per guida in stato di ebbrezza, l’anno scorso erano state 300, poco più della metà. Evidentemente esiste un’emergenza crescente, che le nuove leggi per molti aspetti rischiano di non poter contrastare».

Ecco i punti chiave, quindi. Innanzitutto, «la depenalizzazione del rifiuto». È vero che la multa può arrivare fino a diecimila euro, e scatta comunque la sospensione della patente. Ma la consapevolezza di non incorrere in un procedimento penale (e di evitare quindi la detenzione prevista solo in caso di condanna) potrà spingere molti automobilisti a imboccare questa strada. «Esiste inoltre un passaggio - spiega Cozzi - che inasprisce le sanzioni per i conducenti di mezzi pubblici o di Tir sorpresi a guidare con tasso alcolico superiore a 1,5 milligrammi per litro (il limite di legge è 0,5, ndr). In quel caso, per quelle figure professisonali, scatterebbe la revoca automatica della patente, che invece non è prevista se si rifiuta l’esame». Ovvio quindi che un autista di bus o un camionista consapevoli d’essere molto ubriachi, preferiranno evitare il test e prendere una multa salata piuttosto che rischiare di perdere definitivamente la licenza di guida. «Senza dimenticare che se si risulta nullatenenti, la sanzione pecuniaria non ha praticamente effetto».

Decisivo anche il secondo punto. «Per casi eclatanti - insiste - andrebbe forse prevista una norma più incisiva come l’arresto in flagranza, per un tempo limite di 48 ore». Con le nuove norme, invece, si rischia d’essere fermati soltanto se, in stato di ubriachezza, si provoca un incidente con feriti o si fugge dopo averlo causato. Ma qualora s’incappi in un controllo di routine (quello dopo l’esibizione della paletta insomma), anche se viene superato in modo clamoroso il limite, non si può essere arrestati. Infine il problema della guida sotto l’effetto di droghe, coca e cannabis in particolare. «Lo stato di alterazione prodotto da uno spinello - spiega Cozzi - si protrae per alcune ore, mentre le tracce nel sangue restano per alcuni giorni. È chiaro che in sede di dibattimento il difensore dell’imputato, in assenza di controesami da condurre in laboratori specializzati, avrà buon gioco a dimostrare che non è possibile stabilire come il suo assistito fosse effettivamente alterato al momento del controllo, poiché le tracce sospette potevano risalire a giorni precedenti. E così l’automobilista ha ottime chance di essere assolto».

MATTEO INDICE - 08/08/07 - ilsecoloxix.it

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